Deducibilità forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi dell'Irap

18.01.2015 11:39
Con la risoluzione n. 117/E del 29 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti di una società che chiedeva di sapere se in caso di cessione pro soluto delle proprie posizioni debitorie sia applicabile o meno la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 43-bis del Dpr 602/1973 e dell'art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze del 30 settembre 1997 n. 384. In caso di risposta affermativa l'istante chiedeva, inoltre, se la differenza tra il valore nominale del credito ceduto pro soluto e la somma corrisposta dall'istituto finanziario per il suo acquisto fosse qualificabile come onere finanziario deducibile. Con riferimento al primo quesito relativo alla disciplina applicabile in caso di cessione del credito risultante dalle istanze di rimborso della minore Ires dovuta per effetto della deducibilità forfetaria e analitica dell'Irap in via retroattiva, le Entrate condividono la soluzione secondo cui nella fattispecie è applicabile il combinato disposto indicato. In merito al secondo quesito viene evidenziato che la circolare n. 14/E del 4 giugno 2014 ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del differenziale tra il corrispettivo e il valore di iscrizione del credito relativo a un'operazione di cessione pro soluto. La suddetta circolare ha precisato che una eventuale qualificazione come onere finanziario operata in bilancio e basata sulla lettera del contratto assume rilevanza anche ai fini fiscali. Tale considerazione deve ritenersi valida pure per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.